Statuto Nazionale

TITOLO I

Art. 1 – Costituzione del Partito Real Democratico

Il Partito Real Democratico è costituito come associazione di donne e uomini che condividono l’indissolubile affetto che lega il popolo italiano alla storia del Regno d’Italia.

Art. 2 – Sistema dei valori

1. Il presente Statuto richiama e fa propri gli alti valori espressi dalla Carta dei diritti fondamentale europea, data a Nizza nel dicembre del 2000, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, data a Roma, nel novembre 1950, quali aggiornamenti e specificazione dello Statuto dato con atto di S.M. il Re di Sardegna Carlo Alberto il 4 marzo 1848.
2. Sono valori del Partito: la dignità della persona, la famiglia, l’eguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, la giustizia, l’attuazione di sostenibili politiche ambientali e di promozione culturale.
3. Nel rispetto del sistema costituzionale vigente, il Partito si propone di realizzare per via democratica e iniziativa parlamentare, la realizzazione di istituzioni rappresentative dirette al riconoscimento di una monarchia di carattere costituzionale.
4. Il Partito propone un programma di governo e si impegna nella sua attuazione in maniera coerente.
5. Il Partito tributa con senso di affetto l’omaggio alla Real Casa d’Italia, retta dalle LL.MM. di Savoia, eredi diretti di S.M. Umberto II, quali artefici e custodi dell’Unità Nazionale, riconfermata anche durante le celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia.

Art. 3 – Principi che regolano l’organizzazione interna

1. Il Partito incentiva la più ampia partecipazione alla vita associativa e a quella delle istituzioni, nel rispetto del principio di pari opportunità e senza alcuna forma di discriminazione o intolleranza.
2. La vita del partito segue le regole di partecipazione democratica, favorendone nel modo più ampio la realizzazione.
3. La sede legale del Partito è in via Gallia, 34 00183 Roma.

Art. 4 – Simbolo del partito

Il simbolo del Partito Real Democratico è costituito da uno scudo sabaudo con leoni sormontato da corona e in alto scritta PARTITO REAL DEMOCRATICO tutto inquadrato in campo turchese all’interno di un cerchio colore rosso bordeaux.

 

TITOLO II: ISCRIZIONE AL PARTITO

Art. 5 – Iscrizione al partito

1. Possono aderire al Partito Real Democratico tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero, di età superiore a 14 anni che, accettando il sistema dei valori di cui agli artt. 2 e 3, ne facciano domanda personalmente. Possono altresì iscriversi al Partito cittadini stranieri in attesa della concessione della cittadinanza italiana. All’iscrizione si può procedere anche con modalità telematiche (p.e.c.).
2. L’iscrizione al Partito è di norma incompatibile con l’iscrizione ad altro Partito o Movimento in contrasto con le proprie finalità. Eccezioni possono comunque essere autorizzate dalla Direzione Nazionale.
3. L’iscrizione è effettuata per il solo anno solare di riferimento e non è previsto alcun rinnovo automatico.
4. La richiesta di adesione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l’iscrizione.
5. I soci, oltre che ordinari, possono essere: giovani, familiari, sostenitori e benemeriti. E’ socio giovane il socio fino ad anni 28 di età. E’ socio familiare ogni componente della famiglia di un socio ordinario che voglia iscriversi. E’ socio sostenitore chi versa una quota associativa annuale maggiore di quella ordinaria. E’ socio benemerito chi abbia reso particolari servizi al Partito con donazioni, contributi di alto valore o significato o con la propria collaborazione.
6. Le quote di iscrizione sono stabilite annualmente dalla Direzione Nazionale.
7. Gli iscritti partecipano liberamente a tutte le attività del Partito ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo, ovvero possono essere designati o nominati a cariche interne secondo lo Statuto.
8. La qualità di iscritto al Partito viene meno per disdetta, decadenza o espulsione in base a decisioni della Direzione Nazionale.
9. L’elenco degli iscritti è gestito nel rispetto dei diritti individuali di riservatezza di cui al D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni dalla Direzione Nazionale che nomina al suo interno un incaricato.

 

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

Art. 6 – Organi del Partito

Sono organi del Partito il Presidente Nazionale, il Segretario Generale, la Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale, l’Assemblea Generale o Congresso, il Segretario Amministrativo, i Revisori dei Conti.

Art. 7 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale viene eletto dalla Direzione Nazionale tra i suoi membri a maggioranza semplice, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Presiede le Assemblee Generali, propone l’ordine del giorno, garantisce il rispetto delle norme statutarie da parte degli altri organi del Partito, presiede le riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 8 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è eletto dalla Direzione Nazionale fra i suoi membri a maggioranza semplice, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
2. Egli ha la rappresentanza legale del Partito e presiede il Consiglio Nazionale ed il Congresso in assenza del Presidente.
3. Il Segretario ha la titolarità del simbolo e lo utilizza nel rispetto delle decisioni democraticamente assunte dagli organi del Partito a tutti i livelli.
4. Egli è il responsabile dell’attività politica del Partito nel rispetto delle linee indicate dalla Direzione Nazionale.

Art. 9 – Direzione Nazionale

1. È composta da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri eletti dal Congresso ed è presieduta dal Segretario Generale, dura in carica fino al Congresso successivo.
2. Si riunisce su convocazione del Segretario Generale oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti (di persona o per delega, massimo una a testa) e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.
3. I membri della Direzione assenti per tre sedute consecutive senza giustificati motivi decadono automaticamente dalla carica.
4. Qualora prima di un nuovo Congresso la Direzione rimanga priva, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, potrà procedere alle relative sostituzioni per cooptazione.
5. La Direzione Nazionale delibera le iniziative da intraprendere in base alle mozioni approvate dal Congresso. Impartisce disposizioni in merito all’organizzazione periferica del Partito sulla base di federazioni e sezioni territoriali a livello regionale, provinciale, comunale e, nel caso, zonale. Approva il bilancio annuale.

Art. 10 – Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 20 ad un massimo di 50 membri, viene eletto dal Congresso, dura in carica fino al Congresso successivo ed è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Segretario Generale.
2. Ha funzioni consultive della Direzione Nazionale i cui componenti ne fanno parte di diritto e partecipano alle riunioni.
3. Viene convocato e presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Segretario Generale.

Art. 11 – Assemblea Generale o Congresso

1. L’Assemblea Generale o Congresso esprime al massimo livello la democrazia delegata del Partito ed in particolare approva lo Statuto e la piattaforma programmatica del Partito con voto a maggioranza assoluta.
2. Vi partecipano delegati eletti con voto ponderato degli iscritti; hanno diritto altresì ad essere presenti tutti gli iscritti in regola con le quote sociali.
3. Può svolgersi sulla base di mozioni concorrenti, con votazione su ogni punto in discussione.
4. Si svolge, in via ordinaria, ogni 2 anni ed è convocato su richiesta di un terzo degli iscritti o della Direzione Nazionale, la quale approva il regolamento congressuale.
5. È presieduto dal Presidente Nazionale, o, in sua assenza, dal Segretario Generale.
6. Esamina gli eventuali argomenti all’ordine del giorno e, nel caso, li approva. Ogni delegato, prima dell’inizio dei lavori, può presentare argomenti da porre all’ordine del giorno.
7. Può deliberare modifiche allo Statuto a maggioranza dei due terzi degli iscritti presenti.
8. Al termine dei lavori elegge la Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale e i Revisori dei Conti.

Art. 12 – Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo viene eletto dalla Direzione Nazionale tra i suoi membri e sovraintende al tesseramento ed al versamento delle quote sociali da parte degli iscritti. Si occupa inoltre delle altre forme di finanziamento eventualmente ricevute dal Partito. Predispone il bilancio annuale e lo sottopone all’approvazione della Direzione Nazionale. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 13 – Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Controlla il bilancio presentato alla Direzione Nazionale per l’approvazione ed altri eventuali movimenti di cassa.

Art. 14- Organi e strutture regionali

1. Ogni livello di organizzazione regionale e locale del Partito può dotarsi di Organi e di Regolamenti in conformità con lo Statuto nazionale.
2. A livello locale si svolgono Congressi per il rinnovo degli Organi locali, in conformità alle disposizioni della Direzione Nazionale.
3. Ove si verifichino violazioni dello Statuto, casi di necessità o di grave danno al Partito, il Segretario Generale, con l’approvazione della Direzione Nazionale, può sciogliere gli organismi politici locali nominando un commissario per il tempo massimo di un anno.

 

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15 – Finanziamento delle attività

1. Le attività del Partito Real Democratico sono finanziate da:
quote associative versate da aderenti e associati;
quote di affiliazione delle altre associazioni riconosciute;
contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative;
ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.
2. L’ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle Assemblee rappresentative è stabilito annualmente dalla Direzione Nazionale.

Art. 16 – Patrimonio del Partito

1. Fanno parte del patrimonio del Partito Real Democratico le quote sociali degli iscritti, i contributi volontari, i beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni, lasciti od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti al Partito da parte di soggetti pubblici o privati.

 

TITOLO V: ORGANIZZAZIONI INTERNE – ASSOCIAZIONI

Art. 17 – Movimento Giovanile

1. All’interno del Partito è costituito il Movimento Giovanile.
2. Il Movimento Giovanile persegue i medesimi scopi del Partito, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell’ambito della scuola, dell’università, del mondo del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.
3. Il Regolamento del Movimento Giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti all’approvazione della Direzione Nazionale.

Art. 18 – Associazioni

1. Gli aderenti e gli associati al Partito possono dare vita ad Associazioni a carattere tematico che abbiano come distintivo elemento di aggregazione specifiche connotazioni sociali, culturali, professionali o economiche, oltre che il comune progetto politico per il quale sono costituite. Esse sono promosse da qualunque associato.
2. Le Associazioni sono costituite nella forma giuridica dell’associazione non riconosciuta, e non possono avere scopo di lucro.

 

TITOLO VI: CANDIDATURE

Art. 19 – Candidature

1. Le candidature alle elezioni amministrative o ad altri incarichi sono deliberate dagli Organi di Partito di livello territoriale superiore. In mancanza dei medesimi la delibera compete alla Direzione Nazionale. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione Nazionale del Partito.
2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico in corso.
3. Costituisce causa ostativa alla candidatura a qualsiasi livello l’aver conseguito condanna passata in giudicato per qualunque tipo di reato, salvo che sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 20 – Doveri degli eletti

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con il Partito per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Partito versando una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo, è causa di non ricandidabilità a qualsiasi carica istituzionale.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività anche attraverso il sistema informatico.

 

TITOLO VII: NORME FINALI

Art. 21 – Potere regolamentare

La Direzione Nazionale provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente Statuto qualora non altrimenti disposto dal medesimo.

Art. 22 – Scioglimento del Partito

In caso di scioglimento deliberato dall’Assemblea Generale tutte le sostanze del Partito saranno destinate secondo le indicazioni decise dall’Assemblea Generale medesima.

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Statuto si fa ampio e pieno riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.